Confapi Industria Taranto – La forza dell'impresa
Dpcm Coronavirus: Vademecum per aziende e uffici
Le nuove regole su smart working, turni, riunioni, eventi: cosa prevede il Dpcm 13 ottobre, indicazioni generali e specifiche per i diversi settori.
Nuovo Dpcm: ecco i nuovi divieti anti-Covid
Per le imprese e gli uffici non ci sono nuove restrizioni, in termini di chiusure, ma il Dpcm approvato dal Governo introduce una serie di indicazioni da seguire, la prima relativa allo smart working quale modalità da privilegiare in tutti i casi in cui è possibile, e sottolinea l’importanza di rispettare in modo stringente i protocolli anti-Covid, che sono tutti pubblicati in allegato al decreto.
Innanzitutto, l’obbligo di mascherine, che torna ad essere previsto per legge in modo molto preciso. Bisogna sempre avere dietro la mascherina, e indossarla in tutti i luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni (quindi, sul posto di lavoro), e anche quando ci si trova all’aperto. In tutti i luoghi di lavoro:
Gli allegati sopra citati contengono indicazioni specifiche sui comportamenti e protocolli da adottare in azienda, in ufficio, o in caso di trasferte, riunioni, congressi, fiere, eventi. Ci sono poi regole specifiche per determinati settori: ristorazione, balneazione, trasporti, sport, attività culturali, trasporti.
Imprese e uffici
Quarantena: cambiano le regole anti-Covid
Oltre alle regole generali sopra esposte (smart working, ferie e congedi) sono indicate le seguenti misure di prevenzione:
Mascherine e smart working: cosa cambia in ufficio
orari differenziati;
Infine, ci sono indicazioni su gestione persone sintomatiche, rapporti con il sistema sanitario.
Congressi ed eventi
Le regole si applicano a convegni, congressi, grandi eventi fieristici, convention aziendali e a tutti gli eventi assimilabili a queste fattispecie.
Tutte queste regole vanno integrate con quelle sulla ristorazione nel caso in cui sia ad esempio previsto un buffet.
L’ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese avevano sottoscritto il 15 novembre 2018 l’Accordo per il Credito 2019 che prevede, in relazione alle piccole e medie imprese (PMI), la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di sospendere fino a un anno il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti e di allungare la scadenza dei finanziamenti.
Il 6 marzo scorso, all’inizio della crisi del COVID-19, l’Abi e le Associazioni delle imprese hanno sottoscritto un Addendum per estendere le moratorie anche ai finanziamenti in essere fino al 31 gennaio 2020, erogati a PMI in bonis, danneggiate dalla diffusione del COVID-19.
L’Abi e le Associazioni delle imprese hanno deciso di estendere le moratorie anche in favore le imprese di maggiori dimensioni che autocertifichino di essere state danneggiate dal “COVID-19”.
Le moratorie potranno essere richieste fino al 30 giugno 2020. Tale termine potrà essere prorogato sulla base delle indicazioni delle Autorità di vigilanza bancaria.
La moratoria per le grandi imprese può essere richiesta dalle imprese che non presentavano nei confronti della banca, alla 31 gennaio 2020, esposizioni debitorie classificate come deteriorate in applicazione delle normative. Sono escluse le imprese classificate in sofferenza.
E’ prevista la possibilità per le banche di offrire modalità e soluzioni operative migliorative rispetto a quelle previste dal nuovo Accordo. In particolare, le banche aderenti possono estendere la durata della sospensione della quota capitale delle rate di finanziamento fino a 24 mesi per le imprese appartenenti a specifici settori o filiere produttive con maggiori difficoltà di ripresa dai danni conseguenti al COVID-19: tali misure possono essere applicate anche alle PMI.
Roma, 20 mag. – (Adnkronos) – “L’Europa non deve pensare solo alle grandi imprese, perché la nostra economia è un sistema di filiera che deve essere integrato. Dalla recessione provocata dal coronavirus pmi e grandi gruppi ne escono insieme”. Lo sottolinea all’Adnkronos Maurizio CASASCO, primo vicepresidente di Cea-Pme e presidente di Confapi, commentando la richiesta fatta alla Commissione Europea dalla Cea-Pme, la confederazione che raggruppa 22 associazioni di Pmi europee a cui fanno capo 2,1 milioni di imprese, che occupano 16 milioni di lavoratori, e di cui Confapi fa parte. In una lettera alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, la confederazione chiede di destinare 50 miliardi del recovery fund alle pmi. “Se l’Europa ci da’ retta non si uccide il tessuto connettivo” fatto di milioni di piccole e medie imprese che sono fondamentali anche per i grandi gruppi, ricorda CASASCO, sottolineando come nel grande ‘corpo’ dell’economia europea “non esiste un ‘organo’ più importante di altri”. “La grande industria europea – spiega il presidente Confapi – spesso assembla, ma quella tedesca, ad esempio, non chiede alle pmi italiane una manifattura solo di quantità ma soprattutto di qualità”. Resta sullo sfondo – ammette CASASCO – “il bisogno delle nostre industrie di capitalizzarsi: per questo abbiamo proposto la defiscalizzazione dell’utile 2019 messo a capitale. Se c’è una cosa che il coronavirus ha messo in evidenza è la realtà produttiva del nostro paese, dove ci sono situazioni che vanno valorizzate, e al fianco delle grandi realtà, che restano importantissime, sono le pmi che lavorano e pagano le tasse”.
(Mge/Adnkronos) ISSN 2465 – 1222 20-MAG-20 20:25 NNNN
La circolare fa riferimento all’articolo 42 del Dl Cura Italia, che ha chiarito che l’infezione da SARS-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall’Inail quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione.
circolare-n-22-del-20-maggio-2020Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, è consentito lo spostamento nell’ambito del territorio della Regione Puglia, per la ricerca e la raccolta di prodotti spontanei della terra (piante non legnose, frutti, funghi epigei e tartufi)
ordinanza-227-1Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato un’ordinanza in materia di attività dei centri estetici, di bellezza, inclusi i saloni di acconciatura, con efficacia dal 18 maggio 2020 sino al 01 giugno 2020.
ordinanza-226_Centri-estetici-saloni-di-bellezza-inclusi-saloni-di-acconciaturaLa fase due parte con mondo accademico e imprese a braccetto nella ricerca e nella nuova strategia per far recuperare al Mezzogiorno d’Italia il terreno perso a causa della pandemia
Sono stati aggiornati gli allegati del DPCM del 26 aprile 2020.
A partire da oggi, potranno pertanto riaprire altre attività commerciali e produttive quali il commercio al dettaglio di natanti e biciclette, il noleggio di autocarri, veicoli pesanti (77.12), macchinari e attrezzature (77.3), le attività di conservazione e restauro di opere d’arte e i servizi di tolettatura degli animali da compagnia.
Il provvedimento è stato registrato dalla Corte dei Conti e verrà successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
“La situazione è estremamente grave. Già prima della pandemia la liquidità scarseggiava ma oggi, dopo oltre un mese di inattività, sembra avvicinarsi un baratro”: Carlo Maria Martino, ingegnere, ceo e fondatore della Tecnomec Engineering con sedi a Grumo Appula e Taranto, è il presidente della Confapi Puglia, l’associazione che riunisce le piccole e medie imprese, non nasconde le insidie che si nascondono sul presente del reticolo imprenditoriale.
Qual è il termometro di Confapi?
“Non si riesce a produrre – e di conseguenza a vendere – mentre crescono le spese per continuare a esistere. Un impatto persino più grave per le piccole e medie imprese, che hanno più elevati livelli di vulnerabilità e una minore resilienza. Dopo aver ritrovato la salute, occorre che la gente ritrovi il lavoro. Se da un lato si aprono finanche nuove possibilità da sfruttare, dall’altro lato occorre un’immissione di risorse per farvi fronte”.
Lo Stato e la Regione hanno messo in campo ingenti risorse per sostenere il sistema delle imprese: sta funzionando?
“Il timore è che tante delle risorse annunciate si perdano nei meandri della burocrazia. Ci sono stati grandi annunci. Si attendono ancora i soldi della cassa integrazione”.
Quali sono gli intoppi?
“La criticità maggiore è che finora si è pensato di immettere liquidità garantendo l’accesso al credito privato, sia pur con un cospicuo impiego di risorse. È evidente però che senza condizioni realmente agevolate il rischio è quello di infilarsi in una trappola e indebitarsi ulteriormente solo per far fronte a spese e tasse. La liquidità promessa resta sulla carta perché le garanzie sono dello Stato, ma i soldi delle banche. Occorre che sia lo Stato, invece, in primis ad investire nelle imprese, offrendo loro liquidità immediata, di cui al meno una quota a fondo perduto, snellendo istruttorie e aumentando i termini di restituzione a 12 0 15 anni”.
Intorno all’ex Ilva lavora un intero indotto che ancora aspetta che si definiscano i rapporti tra il governo e Arcelor Mittal
La magistratura ha lanciato l’allarme sul rischio infiltrazioni della criminalità sul sistema delle imprese indebolite dalla crisi.
“È vero. È importante che questo avvertimento giunga ai massimi livelli decisionali, e in fretta. In una situazione di difficoltà estrema come questa, lo Stato, gli Enti Locali e tutte le autorità devono prestare immediato e concreto supporto a quanti ne hanno bisogno, prima che lo facciano altri con ben altre modalità. È tempo di accordare fiducia a chi mette il proprio impegno”.
Quali occasioni bisogna cogliere per rilanciare l’economia pugliese nel dopo emergenza?
“L’economia pugliese ha tre fondamentali motori: il turismo, l’agricoltura e l’industria. È chiaro che l’attuale congiuntura compromette in maniera strutturale il primo, sicché sono gli altri due a dover costituire gli asset su cui costruire la ripresa, in attesa che anche sul primo fronte si torni a rivedere il sole”.
Per il manifatturiero?
“Parto dall’esempio di Taranto. Per troppo tempo è stata coltivata l’idea di Una Puglia che può fare a meno delle sue industrie. Non è così, anzi. Sull’ex Ilva non dimentichiamo che c’è un intero indotto che ancora aspetta che si definiscano i rapporti tra il Governo ed Arcelor Mittal, mentre nel frattempo paga le conseguenze dell’inutile braccio di ferro finora attuato. Oggi questa emergenza diventa, se possibile, ancor più urgente: non solo la siderurgia, ma tutta l’economia tarantina (vorrei dire pugliese) non potrà ripartire se non viene sciolto il nodo del futuro di Ilva”.
Come si coniuga la tutela della salute di tutti con la necessità che il sistema industriale e imprenditoriale riprenda a pieno regime?
“Le aziende possono costituire un ambiente privilegiato per sperimentare e implementare le strategie di uscita dal lockdown e di convivenza con il virus che dovremo necessariamente instaurare nel prossimo futuro. Questo perché sono luoghi controllati, con un numero definito di persone, dove è più facile testare l’efficacia di un protocollo e farlo rispettare”.
L’intervista di Piero Ricci
Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all’allegato 10 del DPCM 26/4/2020
allegato-decreto-covid19-contact-tracingD.P.C.M. 10 aprile 2020 e D.P.C.M. 26 aprile 2020 recanti
“Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”:
Disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese in materia di
ristorazione con asporto, toelettatura di animali, svolgimento in forma
dilettantistica di attività di pesca, manutenzione di imbarcazioni da
diporto; apertura cimiteri; manutenzione di seconde case; Prescrizioni
sulle modalità di rientro delle persone fisiche in Puglia; Proroga di
efficacia delle ordinanze n.207-209-212/2020.
Documento di riepilogo della normativa adottata a livello nazionale e regionale in riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID-19, contenente le principali disposizioni in vigore a martedì 28 aprile 2020.
Coronavirus-dashboard-normativa-di-riferimento-28-aprile-2020Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020.
Saranno efficaci fino al 17 maggio 2020 ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 7 e 9, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.
Come noto, si tratta di finanziamenti di importo massimo fino a 25.000 euro e garantiti al 100% dal Fondo Centrale di Garanzia.I finanziamenti hanno le seguenti caratteristiche:durata massima di 72 mesi preammortamento di 24 mesi tassi di interesse e commissioni che tengono conto della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario (come risultante dall’ultimo bilancio o dichiarazione fiscale o da autocertificazione per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1.1.2019) e comunque massimo 25mila euro.
Sono rivolti alle micro, piccole e medie imprese, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni.
La Garanzia è:è pubblica, gratuita ed è pari al 100%è concessa attraverso modalità semplificate. Documenti necessari per l’attivazione della richiesta e da presentare a mezzo PEC:
Allegato 4 bis accompagnato da copia di un documento di riconoscimento Bilancio/dichiarazione redditi.
Per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, idonea documentazione o autodichiarazione Dichiarazioni per informazioni aggiuntive per la richiesta di garanzia su format banca.
Per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o profession: certificato di attribuzione Partita IVA Coerentemente con la decisione del Gruppo è stato possibile mantenere operative un numero limitato di Filiali in ciascuna regione del Paese, filiali aperte al pubblico solo la mattina, a giorni alterni ed esclusivamente su appuntamento: al seguente link https://www.unicredit.it/it/contatti-e-agenzie/chiusura-temporanea-filiali.html?intcid=INT-SE00419 è disponibile l’informazione aggiornata sullo stato della propria Filiale e trovare l’indicazione delle Filiali aperte nelle vicinanze. In allegato i moduli di primo riferimento necessari per avviare la fase di richiesta del finanziamento.
Martedì 21 aprile alle ore 17.30 il Presidente Casasco incontrerà Presidenti, Direttori e tutti gli imprenditori interessati sulla piattaforma Zoom.
Sempre al fine di supportare i nostri imprenditori nell’interpretazione e nella visione del presente e del futuro economico e produttivo, si stanno organizzando incontri con importanti personalità e leader politici del Paese.
Si comincia venerdì 24 aprile alle ore 17.30 con il Professor Giulio Tremonti, Presidente dell’Aspen Institute, il quale, dall’alto della sua esperienza politica e accademica, potrà offrire una lettura d’insieme così come rispondere alle nostre domande.
Gli associati interessati possono richiedere le indicazioni per partecipare alla call inviando una mail all’ indirizzo info@confapitaranto.it
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.94 dell’8 aprile) il Decreto Liquidità Imprese (DL 23/2020), con le misure urgenti in materia di accesso al credito, adempimenti fiscali per le imprese e proroga di termini amministrativi e processuali. Entrata in vigore del provvedimento: 9 aprile.
Il Decreto contiene in dettaglio numerose misure di accesso al credito per le imprese e le agevolazioni atte a garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza covid-19.
• Ecco le principali: misure di accesso al credito per le imprese
• misure per il sostegno alla liquidità delle imprese
• misure per il sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese
• sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato
• differimento dell’entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza
• sospensioni di versamenti tributari e contributivi
• proroga sospensione ritenute
• termini agevolazioni prima casa
• assistenza fiscale a distanza.
Tra le novità interessanti, gli ammortizzatori sociali (cassa integrazione, ecc.) sono estesi ai lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020.
Si confermano i 200 miliardi di prestiti garantiti dallo Stato fino al 90% per tutte le imprese, altri 200 miliardi di garanzie per l’export, il potenziamento e la semplificazione del Fondo centrale di garanzia per le PMI e le Partite IVA con prestiti garantiti fino al 100%. Infatti, per le imprese con ricavi fino a 3,2 milioni di euro, la garanzia al 90% può essere cumulata con un’altra garanzia di un terzo soggetto, per ottenere prestiti con garanzia del 100% su finanziamenti di importo massimo di 800.000 euro (e comunque non superiori al 25% dei ricavi del beneficiario).
Ho grande rispetto per l’istituzione della Protezione civile e quindi spero che quella dello stop fino a metà maggio sia solo un equivoco, un misunderstanding tra una domanda ed una risposta”. Così il presidente di Confapi Maurizio Casasco sull’ipotesi avanzata dal responsabile della Protezione Civile di uno stop fino a metà maggio che sottolinea: “E’indispensabile un allineamento tra i diversi paesi europei”, altrimenti altrimenti le pmi moriranno, le grandi delocalizzeranno”; “per salvare l’economia e lo stato bisogna ricominciare dal lavoro”.
“E’ inutile dare liquidità alle imprese se poi le lasciamo morire”, dice Casasco che mette in guardi anche dalla concorrenza con le aziende degli altri paesi.
“Se non ripartiamo i fornitori abbandoneranno l’Italia”, spiega ribadendo che per la sopravvivenza della manifattura italiana è necessario accelerare il processo di messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la ripresa delle attività produttive.
“Dobbiamo far diventare le fabbriche il posto più sicuro d’Italia” spiega ricordando che “Confapi ha proposto l’utilizzo nelle aziende di un kit per lo screening anticorpale, in grado di valutare chi è in grado di tornare a lavoro e chi in via preventiva deve evitare di farlo, valutando anche il fattore di rischio legato all’età”. Un processo da attivare in intesa tra le parti sociali: “insieme ai sindacati e al governo si può trovare la giusta risposta per superare emergenza economica e sanitaria” dice.
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 12.
Confapi ha condiviso con le omologhe organizzazioni europee di rappresentanza delle piccole e medie industrie private la proposta di effettuare test rapidi anticorpali a carico delle aziende, per accelerare il processo di messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la ripresa delle attività produttive, dopo i blocchi attuati per contrastare la diffusione del Covid-19.
La proposta è stata avanzata nel corso dell’assemblea straordinaria di Cea-Pme, la Confederazione europea delle piccole e medie imprese, riunitasi oggi in videoconferenza. Cea-Pme raccoglie 24 organizzazioni, alle quali fanno capo 2,1 milioni di imprese, che impiegano 16 milioni di lavoratori in tutta Europa.
“È necessario riattivare la curva della fiducia, combinando misure che garantiscano e proteggano i creditori, con meccanismi di sicurezza sanitaria che facciano riaprire le attività imprenditoriali. Confapi ha proposto l’utilizzo nelle aziende di un kit per lo screening anticorpale, in grado di valutare chi è in grado di tornare a lavoro e chi in via preventiva deve evitare di farlo, valutando anche il fattore di rischio legato all’età. Insieme ai sindacati e al governo si può trovare la giusta risposta per superare emergenza economica e sanitaria”. Così Maurizio Casasco, presidente di Confapi e primo vicepresidente di Cea-Pme, che ringrazia il presidente Ohoven e tutti gli altri altri colleghi presidenti europei.
“Cea-Pme sostiene a livello internazionale ogni iniziativa per la ripresa e sposa in pieno la proposta fatta da Confapi, per prima in Europa, attraverso il suo presidente Casasco, di test e screening in azienda. Ci faremo portatori di fronte alla Commissione europea della richiesta di istituire appositi bandi per questi test e per favorire la loro produzione tra le aziende europee” Così Mario Ohoven, presidente europeo di Cea-Pme e presidente dell’associazione industriale tedesca BVMW.
Ad integrazione di quanto previsto dal Decreto Cura Italia e in aggiunta alla moratoria ABI, UniCredit prevede per le piccole e medie imprese clienti un credito aggiuntivo, pari ad almeno il 10% del debito residuo, attraverso la rinegoziazione e/o il consolidamento del debito e con la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia.
Sono altresì previsti ulteriori strumenti per le altre tipologie di imprese, tra cui:
Al riguardo, trovate in allegato la modulistica necessaria alle Imprese per richiedere l’attivazione di tali misure.
E’ altresì prevista la possibilità di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate di mutui ipotecari privati fino a un massimo di 12 mesi da attivare su richiesta del Cliente con decorrenza dalla prima rata utile successiva alla richiesta.
L’importo complessivo del capitale delle rate sospese dovrà essere restituito alla Banca, senza spese e/o oneri aggiuntivi, ferma restando comunque la maturazione degli interessi contrattuali sulle quote di capitale posticipate, con le stesse modalità e condizioni previste nel contratto di mutuo. Detta restituzione avverrà con rate aventi la stessa periodicità di quelle scadute durante il periodo di sospensione, al termine del piano di ammortamento originario ovvero in unica soluzione al termine del periodo di sospensione ovvero contestualmente all’eventuale estinzione anticipata del finanziamento. Le quote sospese e accodate, comprensive degli interessi, inizieranno a decorrere al termine del periodo di ammortamento originariamente previsto dal finanziamento, mantenendo la loro attuale periodicità.
Per maggiori informazioni e per richiedere la sospensione delle rate è disponibile il numero verde 800.323285.
Modulistica:
L’INPS ha pubblicato i messaggi n. 1373 e n. 1374 e la circolare n. 45, con i quali si forniscono chiarimenti in merito ad alcune disposizioni previste dal DL Cura Italia.
In particolare:
Messaggio n. 1373
Sospensione contributi – quota a carico dei lavoratori dipendenti. Rispetto ai contenuti della precedente circolare n. 37/2020, posto che l’articolo 61, commi 2 e 5, del decreto-legge n. 18/2020 ha esteso quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 9/2020 ad una serie di attività che amplia in maniera importante l’originaria delimitazione della disciplina e che lo stesso articolo è espressione del carattere emergenziale e straordinario del nuovo decreto, si afferma che, su indicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la disposizione dell’art. 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 9/2020 deve essere interpretata in modo restrittivo per due ordini di considerazioni:
per la sua formulazione letterale pare potersi riferire a tutti i
versamenti e, pertanto, non sembrerebbe poter essere derogata in relazione alla circostanza che le trattenute siano già state effettuate dal datore di lavoro;
i presupposti della sospensione, estesa ad una platea di destinatari
più ampia, nonché le conseguenze e gli impatti sulle condotte di coloro che sono chiamati ad effettuare i versamenti sono stati valutati dal legislatore d’urgenza in modo differente rispetto al momento della stesura dell’articolo
8 del decreto-legge n. 9/2020, essendo in presenza di una situazione epidemiologica molto più grave con inevitabile diminuzione della capacità economica dei singoli.
Messaggio n. 1374
Indicazioni operative in ordine alla gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa e della verifica della regolarità contributiva.
Circolare n. 45
Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata e dei lavoratori autonomi. La circolare fornisce indicazioni operative relative alle disposizioni di legge introdotte dal DL Cura Italia, ed in particolare:
articolo 23 – congedo indennizzato per la cura dei minori durante il
periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, per far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19;
articolo 24 – incremento del numero di giorni di permesso retribuiti
di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il dpcm che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
Di seguito il testo del Dpcm.
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
Vista l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Tenuto conto delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;
DECRETA:
ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:
2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.
3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Art. 2.
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Roma, 22 MARZO 2020
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Il Ministero dello sviluppo economico informa che i provvedimenti del decreto ‘Cura Italia’ volti ad ampliare di 1,5 miliardi di euro la dotazione del Fondo di Garanzia e semplificare le modalità di intervento sono immediatamente operativi. Le piccole e medie imprese italiane possono quindi accedere da subito al credito usufruendo di una serie di misure agevolative volte a fronteggiare questa straordinaria emergenza”:
La garanzia diventa gratuita per tutte le operazioni. Si applica la percentuale massima di copertura (80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione) fino ad un importo massimo garantito di 1,5 milioni per singola impresa (al superamento di tale soglia si applicano le misure ordinarie di copertura).
È esclusa la valutazione dell’andamento dell’impresa.
Diventano ammissibili le operazioni finalizzate all’estinzione di finanziamenti (rinegoziazione finanziamenti o consolidamento di passività a breve) erogati dalla stessa banca (o gruppo bancario).
Viene estesa la durata della garanzia sui finanziamenti già garantiti oggetto di sospensione delle rate o della sola quota capitale da parte delle banche finanziatrici.
È annullato il pagamento delle commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie presentate dalla data di entrata in vigore del decreto.
Sono ammessi a garanzia, gratuitamente e senza valutazione, i finanziamenti a favore di persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (finanziamenti inferiori a 18 mesi fino a 3.000 euro di importo).
Link: Comunicato stampa – Circolare del Gestore Mediocredito Centrale n. 8/2020
Gentilissimi,
vi informiamo che Invitalia, il cui AD Domenico Arcuri è stato nominato Commissario straordinario per l’emergenza, ha pubblicato un comunicato indirizzato alle imprese che intendono offrire aiuto per il contrasto al COVID-19. Nel comunicato (link https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/emergenza-coronavirus-email-invitalia) si riporta come Invitalia abbia messo a disposizione di tutte le aziende che vogliano offrire aiuto un indirizzo email dedicato.
Per gli interessati sarà infatti possibile rivolgersi all’indirizzo emergenzacoronavirus@invitalia.it specificando:
La notizia è stata riportata anche in un comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico (link https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2040893-emergenza-coronavirus-ecco-l-email-per-le-imprese-che-offrono-aiuto).
Fonte
Link https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/emergenza-coronavirus-email-invitalia al comunicato di Invitalia
Link https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2040893-emergenza-coronavirus-ecco-l-email-per-le-imprese-che-offrono-aiuto al comunicato sul sito del MISE
Segnaliamo che l’Agenzia delle Entrate ha emanato la risoluzione n. 12/E, con la quale si forniscono i primi chiarimenti relativi alla sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previsti dal Dl Cura Italia.
In particolare, nel documento si specifica che sono prorogati dal 16 al 20 marzo 2020 tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni da parte di ogni tipologia di soggetto.
Rispetto alla sospensione dei versamenti tributari e contributivi per le attività operanti nei settori maggiormente colpiti dal Coronavirus, nel documento di prassi sono riportati a titolo indicativo i “Codici Ateco” riconducibili alle attività interessate dalla sospensione dei termini dei versamenti di cui alle lettere da a) a q) dell’articolo 61, comma 2, del decreto legge n.18/2020 e dell’articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 9/2020.
Sempre con riferimento ai settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica in atto e ad ulteriori categorie di soggetti operanti nei settori dell’arte e della cultura, dello sport, della ristorazione, dell’educazione e dell’assistenza, si ricorda che il decreto “Cura Italia” ha stabilito la sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e ha disposto inoltre la sospensione dei termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto, in scadenza nel mese di marzo 2020. La lista dei codici attività interessati è consultabile nella tabella allegata alla risoluzione.
modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
f) per le sole attività produttive siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
g) si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
h) per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
In questa logica è stato sottoscritto il protocollo di sicurezza anti-contagio siglato su invito del Governo in data 14 marzo 2020.
La precipua finalità del protocollo è quella di favorire la prosecuzione delle attività produttive in presenza delle necessarie condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.
La premessa
Nell’incipit del documento si evidenzia che il cuore dell’azione precauzionale è la riduzione delle occasioni di contagio (distanziamento interpersonale), da conseguire anzitutto, sul piano organizzativo, con lavoro da remoto. Inoltre, per favorire la rarefazione delle presenze sul luogo di lavoro o consentire interventi di sanificazione dei locali, è prevista la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali.
A questo proposito, in giornata, un ulteriore provvedimento normativo dovrebbe introdurre ulteriori misure che ampliano il ricorso alla CIG (anche in deroga) ed ai fondi bilaterali previsti dal D.lgs. n. 148/2020.
Le parti richiamano inoltre l’esigenza che, nel definire procedure e regole di condotta per la regolamentazione del contrasto e del contenimento della diffusione del virus, sia favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro.
Vengono poi espressamente richiamate le disposizioni del punto 7 del DPCM 11 marzo 2020, quali criteri generali e spirito cui riferire la elaborazione di protocolli e regole.
La logica di lettura del documento
Prima della indicazione delle misure, le parti hanno inserito alcuni passaggi fondamentali nella lettura del documento.
In primo luogo, esso si muove nella logica della precauzione per tutelare i lavoratori da un rischio biologico generico (eguale per tutta la popolazione), per cui le indicazioni di riferimento sono quelle cautelari indicate dalle Autorità sanitarie. L’intesa si colloca, dunque, al di fuori della prevenzione regolata dal D.lgs. 81/2008 (in questa logica, come evidenziato da più parti – es. Regione Veneto – l’azienda non è tenuta ad aggiornare il documento di valutazione dei rischi).
In secondo luogo, il documento contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio: dunque le aziende dovranno trarre dall’intesa gli elementi per elaborare propri specifici protocolli di sicurezza.
In terzo luogo, proprio perché si tratta di linee guida, “le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate – da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali – per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.”
Da ultimo, va favorito il confronto con le rappresentanze sindacali, come prevede il DPCM 11 marzo 2020, solo qualora presenti in azienda, e con il RLS e il RLSPP. Il Protocollo condiviso del 14 marzo nasce per aiutare le imprese, specie quelle di minori dimensioni o comunque, prive di rappresentanze sindacali, ad adottare una regolamentazione su una base “condivisa ed efficace”, finalizzata a garantire, nell’interesse delle persone che lavorano, misure per contrastare la diffusione del virus. E’ poi responsabilità del singolo datore di lavoro adattare le misure indicate nel Protocollo condiviso, “tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.”
Evidentemente, il principio di sussidiarietà impone che il documento sia solamente una linea guida, alla luce della quale le imprese – ciascuna secondo il settore, le dimensioni, il processo produttivo, le intese che sono state o saranno raggiunte al livello locale – potranno elaborare propri protocolli.
In altre parole, il protocollo non è stato concepito né in una logica vincolante né quale documento universalmente valido, ma quale strumento che contiene una serie di indicazioni che Governo e parti firmatarie ritengono idonee a garantire la salute delle persone senza interrompere le attività produttive. Esso offre dunque indicazioni generali che ciascuno deve adattare alle proprie specificità.
Non potrebbe essere altrimenti, laddove obiettivo del protocollo è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19: efficacia che si può conseguire solamente personalizzando il modello di protocollo secondo le caratteristiche di ciascuna azienda; diversamente, ogni protocollo sarebbe generico, inadeguato, inidoneo ed inefficace.
Le singole previsioni
Si evidenzia, in premessa, che molte delle indicazioni contenute nel documento trovano evidente fonte nelle disposizioni normative, amministrative e interpretative fin qui emanate dalle Autorità.
1-INFORMAZIONE
L’informazione è il primo passaggio, fondamentale nell’evitare l’ingresso del virus in azienda (aziende aperte alla produzione ma chiuse al virus).
L’emergenza sanitaria mondiale impone che ciascuno sia responsabilizzato nelle condotte e negli stili di vita, ivi compresi quelli sul lavoro. È quindi essenziale far comprendere sia i comportamenti da tenere sia il perché delle indicazioni e delle limitazioni.
Sul sito del Ministero della salute sono presenti molte indicazioni, depliants e altri strumenti di informazione: la distribuzione degli stessi già all’ingresso dell’azienda, la diffusione tempestiva con ogni strumento informatico possibile costituiscono la prima, fondamentale azione di precauzione.
Oggetto delle informazioni sono le indicazioni già abbondantemente fornite dalle Autorità. Tra queste:
✓ restare a casa in caso di sintomi e contattare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria
✓ restare a casa se si sono avuti contatti stretti* con persone con sospetto o con tampone positivo a Covid-19 e contattare i numeri di riferimento regionali o il 1500
✓ contattare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria nei casi previsti dalle Autorità sanitarie
✓ impegno ad osservare le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro e a segnalare eventuali sintomi influenzali.
Nozione di contatto stretto ad alto rischio di esposizione (definizione integrata secondo le indicazioni internazionali – Ministero della salute – Circolare n. 6360 del 27/2/2020)
• una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
• un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
• una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo);
• Sono da considerarsi rilevanti a fine epidemiologico i contatti avvenuti entro un periodo di 14 giorni prima dell’insorgenza della malattia nel caso in esame.
2-MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA
La fase dell’ingresso in azienda, come detto, è essenziale.
Il primo atto, rimesso alla determinazione di ciascun datore di lavoro, è la misurazione della temperatura. L’indagine, per quanto non decisiva (potendo una persona asintomatica avere e trasmettere il virus), costituisce uno screening importante.
La responsabilizzazione in ordine alle previsioni di legge che indicano la permanenza domiciliare in caso di sintomi, al fatto che spostarsi con sintomi influenzali (in questo momento) mette a rischio la salute pubblica, al divieto di ingresso in azienda in presenza di sintomi, unitamente alla misurazione della temperatura rappresentano una forma di precauzione che viene ritenuta sufficiente a ridurre, se non eliminare, l’ingresso di persone (dipendenti e terzi) nel luogo di lavoro.
Nel caso di temperatura rilevata superiore a 37,5° con termometro, la persona non potrà fare ingresso in azienda, e dovrà, con il supporto dell’azienda, avvertire il medico di famiglia e le autorità sanitaria, per individuare le successive azioni che le stesse riterranno opportuno adottare.
Per il termometro preferire quelli che non necessitano di contatto diretto (per es. a modalità infrarosso).
In alternativa quelli di tipo auricolare con ricambi monouso.
Qualora non reperibili, utilizzare quelli in dotazione nella cassetta di Primo Soccorso: gli stessi andranno puliti accuratamente ad ogni utilizzo con soluzione alcolica.
Per quanto riguarda le modalità operative si suggerisce di incaricare un lavoratore già formato a questa attività (possibilmente un incaricato al primo soccorso). Durante la rilevazione l’operatore dovrà indossare mascherina chirurgica, guanti ed occhiali di sicurezza cercando di mantenere la massima distanza possibile con il braccio in estensione (solitamente 50 cm).
Richiamiamo l’attenzione alle disposizioni in tema di privacy.
Il dialogo con il Garante ha consentito di superare il comunicato del 2 marzo 2020 con il quale si rappresentava il divieto per il datore di lavoro di rilevare la temperatura e di chiedere informazioni generalizzate.
La nota al testo indica le garanzie da osservare in questa delicata fase per poter svolgere un’azione nel rispetto della privacy.
Anche l’aver frequentato zone a rischio indicate dall’OMS nei 14 giorni precedenti preclude l’ingresso in azienda: la precauzione impone una cautela similare, anche in assenza di sintomi. La medesima attenzione al tema della privacy anche in occasione di questa informativa trova riscontro nella nota 2.
Riteniamo che l’intesa con il Governo e il sindacato, la formalizzata situazione di emergenza nazionale e il colloquio con il Garante, superi, per la verifica della temperatura e la richiesta di informazioni, i limiti della privacy ed anche le previsioni ordinarie dell’art. 5 della legge n. 300/1970, secondo il quale “sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.”
Dato che sul punto non vi è unità di vedute (l’ATS della Lombardia ha manifestato, nonostante l’intesa, parere contrario), si ritiene opportuno richiamare le cautele che il Garante ha indicato per la verifica e che sono riportate nelle note 1 e 2 al Protocollo:
“1. La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:
1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali;
2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza;
3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);
4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.
A seguito delle numerose segnalazioni di casi di restrizione alla circolazione e di discriminazione verso merci italiane in esportazione, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si è immediatamente attivato a tutela delle imprese, creando un apposito indirizzo mail al quale potrete sin da subito segnalare le difficoltà riscontrate:
La Rete Diplomatico-Consolare e degli Uffici ICE all’estero è al fianco del sistema imprenditoriale italiano e si attiverà prontamente con le Autorità locali, al fine di facilitare la risoluzione delle problematiche segnalate.
Viene estesa ai prestiti al 31 gennaio 2020 la possibilità di chiedere la sospensione o l’allungamento. La moratoria è riferita ai finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”. ABI, Rete Imprese Italia (Confartigianato, Confersercenti, Casartigiani, Cna, Confcommercio), Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop), CIA-Agricoltori Italiani, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confimi Industria e Confindustria hanno concordato queste previsioni in un apposito Addendum all’Accordo per il Credito 2019.
La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta fino a un anno. La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie e alle operazioni di leasing. In questo secondo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing.
Per le operazioni di allungamento, è invece previsto che l’estensione della durata del finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento.
Nell’accordo è previsto che, ove possibile, le banche possono applicare misure di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell’Accordo stesso e si auspica che, al fine di assicurare massima tempestività nella risposta, si accelerino le procedure di istruttoria.
L’ABI e le Associazioni di rappresenta delle imprese firmatarie si impegnano a promuovere, presso le competenti Autorità europee e nazionali, una modifica delle attuali disposizioni di vigilanza riguardo le moratorie (c.d. forbearance), necessaria in una situazione emergenziale, come quella attuale.
L’ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese richiedono, inoltre, di ampliare l’operatività del Fondo di Garanzia per le PMI e misure aggiuntive per agevolare l’accesso al credito.
Il direttore generale dell’@itatradeagency, Roberto Luongo, ha scritto una lettera a #Confapi e a tutti i rappresentanti delle imprese per dare un’immediata risposta all’emergenza #Coronavirus
#Ice ha previsto un pacchetto di misure con l’obiettivo di rafforzare il sostegno pubblico al processo di internazionalizzazione in un momento particolarmente complesso.
Qui di seguito gli interventi più urgenti e di immediata applicazione:
Subordinatamente all’approvazione da parte di @italymfa di questi interventi, saranno disponibili a breve con maggiore dettaglio sul sito dell’Agenzia ICE (www.ice.it) le misure approntate e i relativi riferimenti per potervi accedere
Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.53 del 02-03-2020
Decreto-Covid-19